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Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attivita' di documentazione e di studio, e gli enti storici a carattere non territoriale che si propongono scopi analoghi. L'Istituto nazionale si pronuncia sulla loro accettazione in base alle norme previste dal suo statuto.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-01-16;3~art3 · fonte del testo