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All'Istituto nazionale e' concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvedera' con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966. Una congrua parte di detto contributo sara' erogata a favore dell'attivita' archivistica o storica, svolta dagli Istituti associati, nella misura che sara' stabilita dal bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio generale e dal Collegio dei revisori dei conti. L'Istituto nazionale e' soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1967 al 8 gennaio 1972
