Articolo abrogato dalla l. 25 luglio 2000, n. 213.
Abrogato dal 16 agosto 2000
Articolo abrogato dalla l. 25 luglio 2000, n. 213.
Abrogato dal 16 agosto 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1961 al 16 agosto 2000. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa. Non e' consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale. Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art11 · fonte del testo