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Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa. Non e' consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale. Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 16 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art11 · fonte del testo