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Il Consiglio nazionale:

  • a)provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
  • b)decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali;
  • c)decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'art. 12;
  • d)redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali Sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali;
  • e)interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 16 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art14 · fonte del testo