Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pension…
Art. 15 Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1969 al 25 aprile 2001. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi e' tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti. Il servizio di assistenza sanitaria e' prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali e' autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovra' essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art15 · fonte del testo