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E' costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi e' tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 24 aprile 1969

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 211/1997

    Parametro
    2 luglio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pension…

    Art. 15 Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art15 · fonte del testo