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Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art3 · fonte su Normattiva