Art. 3Sospensione dell'esecuzione

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art3 · fonte su Normattiva