Art. 7 — Procedimento
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione e' presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato. Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva