Art. 2
[1]Il prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 · Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 26 giugno 1937
