L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Nibbiano, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potra' essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

Testo vigente dal 18 febbraio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-01-21;25~art2 · fonte del testo