L'organico del personale del ricostituito comune di Cesinali e il nuovo organico del comune di Aiello del Sabato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti con i gradi relativi non potra' essere superiore a quello assegnato ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Aiello del Sabato e che sara' inquadrato nell'organico del comune di Cesinali, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Testo vigente dal 10 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;14~art2 · fonte del testo