Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.
Testo vigente dal 11 gennaio 1933
Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.
Testo vigente dal 11 gennaio 1933
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1932-12-29;1711~art4 · fonte del testo