[1]Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 11 gennaio 1933
