Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto. Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso. Non e' ammessa l'azione avanti l'autorita' giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art4 · fonte del testo