E' rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 16 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;181~art4 · fonte su Normattiva