E' rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 16 maggio 1983
