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Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, gia' di ruolo, cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento - agli effetti della carriera e della pensione - dell'intero periodo intercorso tra la cessazione e la riassunzione in servizio. I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perche' redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.
Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010
