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Gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1956, restando esclusa la corresponsione di qualunque assegno arretrato per il periodo anteriore alla predetta data.

Testo in vigore dal 11 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-12;46~art5 · fonte del testo