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Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle societa' per azioni ed in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1962, ed effettivamente circolanti, sono assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a meta'.
Testo in vigore dal 30 novembre 1959 al 22 dicembre 2008
