Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.

Testo vigente dal 24 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art11 · fonte su Normattiva