Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:

  • 1)possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualita' di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
  • 2)siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1 luglio 1958. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sara' dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art9 · fonte su Normattiva