E' istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/1995

    Questione infondata
    20 giugno 1995

    La limitazione della tutela previdenziale speciale accordata ai lavoratori del settore minerario dagli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5 - riduzione a 55 anni del limite di età pensionabile e connessa istituzione presso l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa - ai soli soggetti che rivestono lo 'status' professionale di "minatore", determinato dalla appartenenza del datore di lavoro alla categoria merceologica delle imprese estrattive (esercenti miniere, cave o torbiere), e dall'adibizione del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art. 38 Cost.. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non è infatti parificabile alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il profilo del rischio ambientale in quanto, per un verso, il progresso tecnologico, che risparmia all'uomo fatica e rischi, è minore nelle attività estrattive rispetto a quelle di escavazione di gallerie stradali o ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi meccanici, e, per altro verso, il pericolo di scoppi di 'grisoù o di altri gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti è assai più elevato in fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria autostradale. In proposito, neppure rileva che ai lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti sia stato riservato un trattamento previdenziale analogo, ma comunque meno favorevole, dalla tabella A all. al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - che dava attuazione all'art. 3, comma 1, lett. f), della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - in quanto l'accomunamento in tabella dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria non significa equiparazione, restando salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti fissati dalla legge n. 5 del 1960, il trattamento più favorevole da quest'ultima previsto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5). red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere · Art. 2 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 461/1991

    Questione inammissibile
    13 dicembre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, in mancanza di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere · Art. 2 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art2 · fonte su Normattiva