Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non e' richiesto alcun periodo di imbarco. Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi e' richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe. Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Resta ferma altresi' la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-29;338~artunico · fonte del testo