Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta e' elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie. Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di L. 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a L. 42.000.

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art26 · fonte su Normattiva