Il primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' sostituito dal seguente: "Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire".

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-21;477~art3 · fonte del testo