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L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6200 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 5950 per ogni quintale di zucchero di seconda classe. Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2695 e di lire 2590, a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe. Analoga riduzione e' concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle poste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, della frutta allo sciroppo e dei canditi. I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 12 settembre 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-14;822~art1 · fonte del testo