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Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, e' assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1. Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-08-14;822~art2 · fonte del testo