Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientificoeconomiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art5 · fonte su Normattiva