Art. 5 — Contributi alla ricerca applicata nel settore navale
Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2002. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Testo vigente dal 14 gennaio 2000
