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Per le medesime finalita' di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni e' incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-89, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonche' alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni. Per conseguire le finalita' suindicate, su proposta del Ministro dell'interno, puo' procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 20 aprile 2006
