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Alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati ai sensi della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, in misura inferiore alle aliquote massime previste dal terzo comma dell'articolo 7 della predetta legge puo' essere concesso un finanziamento agevolato integrativo fino a concorrenza delle aliquote predette.
Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
