All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilita' esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705. All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza di lire 115 miliardi, per le finalita' di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 5 gennaio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-22;960~art5 · fonte su Normattiva