A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonche' delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.
Testo vigente dal 5 gennaio 1983
