A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonche' delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

Testo vigente dal 5 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-22;960~art6 · fonte su Normattiva