Art. 5 — Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti. Per il ripianamento degli effettivi, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Testo in vigore dal 8 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010
