Per le finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 366 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 febbraio 1989
