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Le provvidenze di carattere creditizio, nonche' quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con le modalita' previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in parte, la manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;230~art1 · fonte su Normattiva