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Per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, i limiti di importo, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge, sono stabiliti con direttive del CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;230~art2 · fonte del testo