Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge e' stabilito ne la misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa. Tale tasso potra' essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;230~art3 · fonte su Normattiva