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Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge e' stabilito ne la misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa. Tale tasso potra' essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
