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Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli gia' previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464: 16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975; 28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989. Le somme previste dal presente articolo, nonche' quelle previste dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.
Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
