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Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli gia' previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464: 16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975; 28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989. Le somme previste dal presente articolo, nonche' quelle previste dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;230~art4 · fonte su Normattiva