Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102. I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati".

Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-31;124~art10 · fonte su Normattiva