Art. 12
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L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e' modificato come segue: "Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento".
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
