Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I procedimenti per la determinazione e la approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, hanno efficacia fino alla entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, e salvo quanto verra' stabilito con i provvedimenti delegati di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
