Art. 4
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L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorita' sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni".
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
