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Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1 marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-31;124~art5 · fonte su Normattiva