Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1 marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
