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Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma: "Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova e' stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b)".

Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-31;124~art9 · fonte su Normattiva