In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunita' europea, alla ricapitalizzazione della societa' Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431. Per le finalita' di cui al comma l sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.

Testo vigente dal 7 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art4 · fonte su Normattiva