In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto- legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1997.

Testo vigente dal 7 agosto 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art2 · fonte su Normattiva