In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facolta' e' esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttivita' ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacita' produttiva assistibile annua, strutturale, gia' riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed e' escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalita' del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
Testo vigente dal 7 agosto 1997
