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Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-quater, primo comma, lettera b), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' autorizzato, per il 1991, il limite decennale di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera b), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno)". I finanziamenti sui cui intervengono i benefici di cui al comma 1 sono ammortizzabili in non piu' di dieci annualita'.
Testo in vigore dal 14 agosto 1990 al 22 dicembre 2008
